La giustizia è pronta alla sfida della Space Economy e del web?

Sommario

Lo scorso 8 luglio, nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato, è stato presentato il disegno di legge Irto che propone l’”Istituzione di sezioni specializzate in materia digitale e modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

Ho partecipato alla conferenza stampa con una mia relazione, per conto di ANORC professioni che presiedo a livello nazionale.

“Ma perché abbiamo impiegato così tanto tempo a comprendere l’utilità di formare adeguatamente i magistrati su materie ormai pervasive?”, ho esordito così il mio intervento, evidenziando il ritardo del sistema giudiziario rispetto a una realtà in cui il digitale non è più un settore di nicchia, ma costituisce l’infrastruttura ordinaria dell’economia e della vita sociale.

Il ritardo dei giuristi davanti al “Mare Magnum” delle normative UE

I giuristi – avvocati, magistrati, notai – ignorano in larga parte il “mare magnum” di normative europee: GDPR, DSA, DMA, DGA, eIDAS, Data Act, fino all’AI Act.

L’esempio del “Point & Click” e la confusione sulle firme elettroniche

Per fare un esempio della limitata conoscenza delle regole in materia di digitale credo che sia utile ricordare il recente fraintendimento mediatico su un’ordinanza della Cassazione relativa all’approvazione di clausole vessatorie via “point & click”; pronuncia che in realtà si riferiva alla necessità di considerare le firme elettroniche nel processo di negoziazione che va reso affidabile e trasparente.

Un errore che rivela scarsa dimestichezza giuridica persino sulle distinzioni basilari tra firma elettronica “semplice”, avanzata, qualificata, digitale e sugli altri strumenti di firma disciplinati dal nostro ordinamento (nazionale ed europeo) ormai da quasi trent’anni.

Il valore giuridico del documento informatico

Oggi, per fare un altro esempio, un video registrato in modalità digitale, conservato “a norma” (cioè, secondo le normative di settore sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici) può, in determinati contesti giuridici, integrare una forma documentale idonea a soddisfare i requisiti di forma scritta – concetto che un giurista che ha ancorato le sue certezze sul brocardo “verba volant, scripta manent” faticherebbe ad accettare.

I cittadini e le imprese temono ormai di percorrere la strada processuale.

E questo rischio è reso ancora più concreto e attuale perché i giudici sono sempre più chiamati ad affidarsi a consulenze tecniche che non sempre provengono da professionisti con una specifica esperienza nelle tecnologie oggetto del contenzioso (ingegneri, magari ambientali, che si improvvisano informatici …può succedere – ahimè – anche questo!).

Lo strapotere delle Big Tech e la crisi del contratto tradizionale

Nel frattempo, lo “strapotere” delle grandi piattaforme extraeuropee genera squilibri contrattuali drammatici, dove è sufficiente un capriccio di una delle Big Tech per cancellare intere vite digitali, cioè semplicemente eliminare quell’account Google o Facebook dove tutti noi magari abbiamo sviluppato amicizie, instaurato rapporti professionali, depositato fotografie, delegando un’intera intimità in mani (sbagliate) altrui.

E in questi contesti digitali il sinallagma contrattuale tradizionale è saltato da tempo, dissolvendosi nei territori a-nazionali del web.

Formazione permanente e cultura digitale: la strada del DDL Irto

Per tale motivo è indispensabile prevedere – come si legge nel DDL Irto – formazione interdisciplinare e permanente, curata dalla Scuola Superiore della Magistratura, che vada oltre il tecnicismo.

Tutti i magistrati, in realtà, non solo quelli delle sezioni specializzate che si intendono istituire, dovrebbero possedere nozioni di diritto applicato all’informatica, come tutti gli avvocati.

Dovrebbe essere un dovere deontologico formarsi sulla realtà che stiamo vivendo e che siamo chiamati a interpretare.

Il digitale impone anche una nuova alfabetizzazione dei cittadini: senza consapevolezza dei propri diritti, il divario tra diritti e libertà fondamentali su cui confidiamo nel mondo analogico e ciò che invece non ci è consentito nel mondo digitale è destinato ad allargarsi ulteriormente come una voragine non più colmabile.

La proposta di legge del senatore Irto va quindi senz’altro guardata con attenzione.

Conclusioni: guardare nella giusta direzione

Ci sono ovviamente margini di miglioramento, ad esempio, sul perimetro di competenza (“rapporto giuridico a prestazione digitale prevalente”), per evitare contenziosi preliminari sulle attribuzioni, ma senz’altro questo DDL guarda nella giusta direzione, perché aspira a colmare un baratro di inconsapevolezza giuridica, offrendo una strada praticabile per rendere la giustizia all’altezza dell’attuale sfida tecnologica, tutelando così imprese, cittadini e anche la stessa democrazia davanti agli “strapoteri” globali che la attanagliano.

Perché oggi comprendere il digitale non significa comprendere una tecnologia, ma il contesto entro cui si esercitano diritti, libertà e poteri.

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