La scelta è giuridicamente legittima e sarà interessante verificare se il deposito supererà l’esame dell’ufficio competente. Ma il punto, in realtà, non è questo. È un altro.
A cosa serve davvero?
La nostra voce, la nostra identità personale, il nostro nome, la nostra immagine e, più in generale, gli elementi che ci rendono riconoscibili come individui sono già oggi tutelati da molteplici strumenti giuridici.
A seconda dei casi possono venire in rilievo, a partire dalla tutela costituzionale della persona:
- i diritti della personalità;
- la tutela del nome e dell’identità personale;
- il diritto all’immagine;
- la disciplina sulla protezione dei dati personali;
- la responsabilità civile per danno;
- la concorrenza sleale;
- e, nelle ipotesi più gravi, persino profili di rilevanza penale.
Insomma, non siamo affatto in un vuoto normativo. Ecco perché faccio fatica a comprendere la logica sottostante a questa iniziativa.
Se l’obiettivo è contrastare i deepfake, la domanda da porsi è molto semplice:
la registrazione di un marchio sonoro impedirà che qualcuno cloni artificialmente quella voce?
No.
Consentirà di riconoscere automaticamente un contenuto autentico da uno falso?
No.
Renderà più difficile la produzione di deepfake?
No.
Potrà forse aggiungere un ulteriore argomento difensivo in una futura controversia.
Ma il problema dei deepfake non nasce dall’assenza di tutele giuridiche.
Nasce dalla difficoltà di dimostrare, in un contesto digitale sempre più manipolabile, che una determinata dichiarazione sia stata realmente pronunciata da una determinata persona e di individuare strumenti efficaci, anche a livello sovranazionale, capaci di contrastare realmente un illecito digitale.
Ed è qui che, a mio avviso, si concentra la vera sfida.
Il diritto non cambia necessariamente ogni volta che cambia la tecnologia e spesso sono sufficienti strumenti giuridici già esistenti.
Il diritto, fortunatamente, non deve reinventarsi ogni volta.
Ciò che cambia è invece il bisogno di costruire sistemi affidabili di attestazione, tracciabilità e prova dell’autenticità dei contenuti digitali.
In altre parole, il tema non è tanto proteggere la voce, ma accertare e dimostrare l’autenticità o la falsità dei contenuti digitali che circolano online.
Per questo continuo a chiedermi:
Siamo davvero di fronte a una risposta efficace al problema dei deepfake oppure stiamo cercando di affrontare una crisi dell’autenticità digitale utilizzando strumenti concepiti per finalità diverse?
Perché, a mio avviso, il problema, oggi, non è rivendicare la proprietà della propria voce, ma poter dimostrare, domani, che quella voce abbia realmente pronunciato quelle parole.
E sono due questioni molto diverse.
La prima riguarda la titolarità di un diritto. La seconda riguarda la sopravvivenza stessa della fiducia nel mondo digitale.




















