Il mito da sfatare: la Cassazione ha vietato il “point & click”?
La Cassazione ha davvero con sentenza statuito che le clausole vessatorie accettate con il cd. ‘point&clic’ sono inefficaci?
Assolutamente no. E chi sostiene il contrario dovrebbe rileggere con attenzione la pronuncia della Suprema Corte.
Proviamo a fare ordine.
L’ordinanza n. 20945/2026: cosa dice davvero la Suprema Corte
Prima di tutto l’intervento della Corte è di carattere incidentale e posto in essere con ordinanza (non con sentenza come ho letto o sentito dire).
In particolare, nell’ordinanza del 20/06/2026 n. 20945 (procedimento ATI Srl/ENEL Energia SpA), la Cassazione ha tra le altre cose osservato espressamente che “in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale – che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera ‘spunta’ (o ‘flaggatura’) della casella corrispondente alla clausola stessa”.
Perché la semplice “spunta” non basta più?
La Suprema Corte, quindi, ha ribadito ciò che già si sa da tempo e, cioè, che per poter ottenere gli effetti giuridici di un’approvazione scritta è sufficiente utilizzare uno dei metodi previsti dal Codice dell’amministrazione digitale, tra cui anche la firma elettronica cd. semplice (art. 20 CAD).
Questa firma si ottiene secondo l’attuale regolamento eIDAS attraverso l’utilizzo di “dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare” (art. 3 Regolamento).
Ovvio, pertanto, che non sia sufficiente la mera ‘spunta’ come ricordato dalla Corte. Ma deve esserci un processo affidabile e trasparente che consenta di documentare una specifica accettazione.
Come garantire la compliance legale nei contratti digitali B2B
In pratica, occorre sempre che sia possibile dimostrare una concreta, separata e specifica manifestazione di volontà rispetto all’accettazione di tali clausole e questa specifica accettazione può essere garantita anche con una firma elettronica ‘semplice’, ma non con la sola spunta di un modulo o formulario: occorre sempre e comunque che sia realizzato un processo di firma elettronica che permetta di registrare in maniera affidabile, chiara e riferibile al sottoscrittore una manifestazione di volontà (eventualmente avvenuta anche tramite spunta).
Del resto, è la registrazione affidabile a garantire il documento elettronico secondo eIDAS.
Quindi, nessuna sorpresa, per un giurista che da tempo si occupa della materia, nel consigliare strumenti affidabili di FES (o anche FEA) per garantire on line le manifestazioni di volontà di utenti e consumatori.






















