Una condanna all’ergastolo emessa dalle autorità cinesi per una maxi frode online da oltre 337 milioni di euro.
Adescamento di circa 300.000 vittime con false promesse di guadagni facili.
Arresto avvenuto in un hotel a Roma grazie a un alert scattato nelle sale operative della Polizia.
Così è stato catturato un cittadino cinese di 43 anni, ricercato in tutto il mondo.
Si tratta di un caso che apre una serie di complesse riflessioni giuridiche, in particolare sul fronte del diritto internazionale e costituzionale italiano.
Il Principio di non respingimento e il divieto di estradizione
Posto che si è proceduto all’arresto “a fini estradizionali”, occorre rammentare che l’Italia è vincolata dalla Costituzione (Art. 10 e 26), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e da trattati internazionali che vietano di estradare una persona verso Paesi in cui rischi di subire la pena di morte, trattamenti inumani o degradanti.
Considerato che in Cina, per reati di questa entità, l’ergastolo (spesso inteso come “ergastolo ostativo” o addirittura la pena di morte, convertita) è la norma, occorrerà vedere come si bilancerà l’obbligo di cooperazione internazionale contro il crimine con la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti in Italia.
La congruità della pena
Nel nostro ordinamento penale, ispirato al principio della rieducazione della pena (Art. 27 Cost.), l’ergastolo è previsto solo per reati di eccezionale gravità, principalmente contro la persona (come l’omicidio).
Ecco che l’idea di un ergastolo per un reato patrimoniale solleva dubbi sulla proporzionalità e sui valori che lo Stato italiano difende.
La Corte di Cassazione e le Corti d’Appello dovranno valutare se questa condanna cinese sia compatibile con l’ordine pubblico italiano.
Il meccanismo delle segnalazioni
Un sistema tecnologico di alert ha consentito l’arresto del ricercato.
Se da un lato, quindi ,ci troviamo di fronte ad un esempio di come la tecnologia e le banche dati internazionali (Interpol) siano ormai indispensabili, dall’altro è lecito interrogarsi su come tutelare la persona dal rischio di “falsi positivi” o da segnalazioni politicamente motivate, specie quando provengono da ordinamenti con standard di garanzia molto diversi dal nostro.






















