Diritto&Bit Il passo del gambero della carta d’identità elettronica

Carta d'identità elettronica rinnovo

Sommario

Siamo abituati alle proroghe, soprattutto in materia di digitalizzazione. Da un lato annunci di rivoluzioni con le intelligenze artificiali agentiche, dall’altro notizie che ci riportano con i piedi ben piantati nelle certezze cartacee.

Ecco qui di seguito un caso emblematico che riguarda la carta di identità elettronica.

Qualche settimana fa avevo ricordato in un post su Linkedin che sono ormai diversi anni che il Codice dell’Amministrazione Digitale prevede il superamento dell’originale analogico in favore del documento informatico. Ovviamente si sono susseguiti tanti annunci e successive proroghe nel nostro Paese, come sottolineavo già in un mio articolo sul Codice dell’Amministrazione Digitale di una decina di anni fa.

Addio al cartaceo: i vecchi piani per la digitalizzazione dei documenti

Nel caso della CIE, in particolare, la spinta al superamento della carta arriva dall’Europa.

La cessazione di validità delle carte d’identità cartacee deriva, infatti, dal Regolamento (UE) 2019/1157 del 20 giugno 2019, che impone agli Stati membri di eliminare progressivamente le carte non conformi ai nuovi standard di sicurezza e stabilisce che tutte le carte non conformi cessano di essere valide alla loro scadenza naturale o, comunque, entro il 3 agosto 2026.

Tutto questo era stato recepito e ribadito dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 76/2025 e n. 8/2026.

Lo stesso sottosegretario Alessio Butti aveva sottolineato l’importanza strategica e simbolica di questo passaggio in un suo intervento su LinkedIn.

Peccato che poi il nostro Paese debba scontrarsi, ancora una volta, con la dura realtà della burocrazia (cartacea o digitale che sia).

Il blocco della burocrazia: perché i Comuni sono in ritardo con la CIE

I tempi di rilascio della CIE sono troppo lunghi in molti Comuni (spesso oltre i tre mesi). E così, come nulla fosse, si è deciso di fare un passo indietro ex lege.

Le carte di identità cartacee, diversamente da quanto previsto fino a ieri, rimarranno valide fino alla loro naturale scadenza (ed era oggettivamente strano renderle invalide, se emesse regolarmente). Tuttavia questo principio vale solo in Italia.

All’estero continuano ad applicarsi inevitabilmente le regole europee e la carta d’identità cartacea non varrà più.

Proroga Carta d’Identità Cartacea: il dietrofront del Consiglio dei Ministri

Si legge infatti in una recente nota del Consiglio dei Ministri: “per garantire l’efficacia del documento di identità, si stabilisce che le carte d’identità cartacee non ancora scadute mantengano la propria validità fino alla naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026, per determinate finalità e nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi. Nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, i comuni potranno inoltre rilasciare un documento di identità provvisorio”.

Il provvedimento è stato inserito nella bozza del DL Sport varato dal CdM dello scorso 16 giugno.

Sembra una barzelletta.

Ma è ciò che a volte accade nel nostro Sistema Paese.

Focus giuridico: dal Regolamento UE 2019/1157 al nuovo Regolamento 2025/1208

Per onore di precisione in punto di diritto, credo che sia opportuno ricordare che, in effetti, il Reg. (UE) 2019/1157, relativo al rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità biometriche, è stato dichiarato formalmente illegittimo dalla CGUE, in quanto è stato riscontrato un vizio nell’adozione dell’atto a causa di un’errata base giuridica (sentenza C-61/2022); tale regolamento è, quindi, stato sostituito dal Reg. (UE) 2025/1208.

In particolare, per evitare un vuoto normativo e tutelare la sicurezza interna, la CGUE aveva temporaneamente mantenuto gli effetti del regolamento “annullato” per un massimo di due anni. Le istituzioni europee hanno quindi approvato il Regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, fondato ufficialmente sulla corretta base dell’art. 77.3 TFUE. Tale ultimo regolamento non ha abrogato formalmente il precedente perché ritenuto invalido, ma ha sostanzialmente “riparato” il quadro legislativo precedente. In ogni caso, sia la Circolare n. 76 del 13 ottobre 2025 sia la successiva Circolare n. 8 del 2 febbraio 2026 continuano a richiamare storicamente il Regolamento (UE) 2019/115, poiché l’obbligo di dismissione e la data di scadenza definitiva delle vecchie carte d’identità cartacee (fissata tassativamente al 3 agosto 2026) erano stati formalmente introdotti e calendarizzati proprio dall’Articolo 5 del Regolamento 2019/1157.

Il Regolamento 2025/1208, comunque, ha recepito e confermato la medesima identica timeline e i medesimi requisiti tecnici della CIE (per non far saltare i sistemi di emissione dei Comuni) e il Ministero dell’Interno italiano ha, quindi, continuato a citare la “fonte genetica” della riforma (il testo del 2019) a cui tutta la macchina burocratica dei servizi demografici era già agganciata.

Articoli Correlati