Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato una grande “rivoluzione” nella Pubblica Amministrazione.
Dal 1º luglio, infatti, tutti gli enti pubblici e i gestori dei servizi pubblici possono accedere automaticamente all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
I cittadini italiani possono, quindi, dire addio alle richieste multiple dei certificati.
Il tutto avviene in attuazione dell’art. 62, comma 3 bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), sistema che abilita lo scambio sicuro e standardizzato di informazioni tra gli enti, dando finalmente concretezza al principio europeo dell’once only: i cittadini, cioè, non dovranno fornire più volte gli stessi dati alle diverse amministrazioni.
Il principio dell’Once Only: È davvero una novità?
È una novità tutto questo?
In realtà, il concetto di autocertificazione (e di dichiarazioni sostitutive di certificati) esisteva da molto prima:
– la Legge 4 gennaio 1968, n. 15 ha introdotto le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e certificazioni;
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo), con l’art. 18 ha rafforzato l’obbligo per le amministrazioni di accettare autocertificazioni e di acquisire d’ufficio i documenti già in loro possesso.
Tuttavia, nella pratica queste norme sono state applicate in modo molto parziale, burocratico e con molti ritardi per decenni (e, nella sostanza, le amministrazioni continuavano a richiedere certificati).
Ma è con la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (in vigore dal gennaio 2012) che viene resa la “decertificazione” obbligatoria e generale (nei rapporti tra PA e tra PA e gestori di pubblici servizi), con sanzioni per le PA inadempienti.
Quindi, da ben 14 anni le PA non possono più richiedere né accettare certificati rilasciati da altre amministrazioni (salvo eccezioni tassative), ma devono acquisire d’ufficio i dati o accettare autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive del cittadino.
Cosa cambia davvero con l’interoperabilità tra ANPR e PDND?
Oggi, semplicemente, in assenza di una vera interoperabilità tra i database e gli archivi digitali delle pubbliche amministrazioni italiane – tristemente caratterizzati da inesattezze e duplicazioni – si è sviluppato un sistema nel quale la titolarità dei documenti rimane in capo alle singole PA, ma il Ministero dell’Interno monitora gli accessi ai servizi ANPR fruiti tramite PDND e, più in generale, la corretta alimentazione della banca dati ANPR.
Si è trattato pertanto di porre in essere finalmente una manovra necessaria per cercare di superare una situazione incancrenita.
Le sfide future: Sicurezza e qualità dei dati
Ci saranno molte attività di verifica da fare per assicurare esattezza, alimentazione coerente, garanzie di sicurezza e protezione dati che rimangono di titolarità dei singoli enti che “alimentano” la piattaforma PDND attraverso ANPR. Resta fermo, infatti, che la responsabilità dei trattamenti effettuati e la qualità dei dati rimangano in capo ai singoli enti coinvolti.
Questi sono i fatti.
In poche parole, la vera novità non è il principio giuridico, esistente da tempo, bensì la odierna disponibilità di un’infrastruttura nazionale che almeno teoricamente consente finalmente un’applicazione concreta, automatizzata e su larga scala di principi giuridici esistenti da decenni.




















