Cyber, autonomia e competenze

Riforma sistema militare italiano

Spazio cibernetico, unmanned systems e specialisti cyber: il DDL Difesa come ridisegno dell’organizzazione militare, della formazione e della capacità di operare in ambienti complessi.

Sommario

Cosa prevede il DDL in materia di difesa nazionale

Il disegno di legge in materia di difesa nazionale del 6 maggio 2026, promosso dal Ministro Crosetto1, si inserisce in una fase in cui la velocità di trasformazione dei domini operativi supera la capacità degli ordinamenti nel disciplinarli.

L’analisi si concentra sullo spazio cibernetico, sugli unmanned systems e sulle figure specialistiche cyber, che letti isolatamente appaiono come interventi tecnici settoriali.

Letti nella loro articolazione complessiva, essi delineano una cornice normativa che affronta la ridefinizione dei confini operativi della difesa, la ristrutturazione della catena di comando in domini non convenzionali e la costruzione di una filiera del capitale umano tecnico-specialistico.

La questione analitica centrale non riguarda la coerenza interna delle singole disposizioni, ma il meccanismo attraverso cui esse si traducono in capacità operative reali.

Dotarsi di un quadro normativo non equivale ad acquisire capacità. È su questo passaggio, dalla disposizione alla capacità, che si misura il valore reale del provvedimento.

Lo spazio cibernetico come dominio operativo

L’articolo 7 del disegno di legge introduce nell’ordinamento militare italiano una definizione giuridica dello spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa.

Esso è identificato come «l’insieme delle infrastrutture informatiche, comprensivo di hardware, software, capacità, dati, connessioni fisiche e elettromagnetiche, dei sistemi cyber-fisici OT comprensivi di sistemi attuatori di processo, sensori, sistemi di controllo industriale (ICS), apparecchiature mobili dotate di connessione di rete, nonché dei punti di interconnessione, delle rappresentazioni digitali, delle relazioni fisiche, logiche e cognitive stabilite tra essi, entro il quale il Ministero della difesa opera per adempiere ai propri compiti istituzionali anche al di fuori dei confini nazionali».

Non è un atto classificatorio.

È il riconoscimento che il confine digitale ha la stessa valenza geopolitica del confine fisico, estendendo al dominio cibernetico la logica westfaliana della sovranità territoriale.

Le modifiche organizzative

Il passaggio organizzativo che ne consegue è altrettanto rilevante.

Con l’articolo 26, comma 1, lettera c-bis), il Capo di Stato Maggiore della Difesa «è autorità cyber del Ministero della difesa, responsabile dell’organizzazione, preparazione professionale, approntamento e impiego del personale cyber interforze» e «concorre a garantire, anche in tempo di pace, coerentemente con le attribuzioni dello strumento militare, la tutela degli interessi strategici nazionali connessi alla difesa dello spazio cibernetico di interesse nazionale, anche attraverso la pianificazione e la condotta di operazioni cibernetiche in Patria e all’estero».

Non è una delega amministrativa. È una catena di comando che opera in pace ac in bello, con poteri di indirizzo che si estendono fino alla responsabilità unica sui dati del Ministero e alle architetture tecnico-logistiche connesse.

Questa scelta normativa traduce in modo organico nell’ordinamento nazionale il framework dottrinale NATO avviato con il Summit di Varsavia del luglio 2016, che riconobbe il dominio cibernetico come quinto dominio operativo dell’Alleanza, e sviluppato nella dottrina specifica AJP-3.20, e nel Cyberspace Operations Centre istituito nel 2018.

Le operazioni cibernetiche per combattere le minacce ibride

Distingue così la difesa passiva del perimetro dalla capacità di condurre operazioni cibernetiche come componente autonoma della deterrenza.

Il quadro normativo si inserisce in un contesto operativo già attivo.

Le infrastrutture critiche europee sono oggetto di attività ostile continuativa da parte di attori statali e non statali, con particolare intensità nei settori della pubblica amministrazione, dei trasporti e delle infrastrutture digitali.

La minaccia ibrida ai confini NATO ha consolidato un paradigma in cui l’azione cibernetica precede, accompagna o sostituisce quella cinetica senza attraversare una frontiera fisica.

La norma non costruisce una risposta a uno scenario futuro. Formalizza una risposta istituzionale a una pressione già in atto.

La vera sfida non è definire il perimetro digitale.

È garantire che la catena di comando, la cognizione e la decisione restino funzionali anche quando l’avversario ha già penetrato lo spazio informativo.

La filiera del talento: specialisti cyber tra brevetto e mercato

Definire il perimetro cibernetico e attribuire la catena di comando non è sufficiente se non si risolve il problema a monte, quello di chi dispone delle competenze per operare in quello spazio.

La competenza cyber militare non è la competenza cyber civile.

Questa distinzione, apparentemente ovvia, è il presupposto analitico su cui l’articolo 7 costruisce una filiera strutturata del talento tecnico-specialistico.

Operare in ambienti degradati, sotto pressione cognitiva elevata, con dati incompleti, in coordinamento con strutture alleate, nel rispetto di regole d’ingaggio che il diritto internazionale sta ancora definendo sono requisiti che nessun percorso di formazione civile contempla e che nessuna certificazione di mercato può validare.

Lo Specialista Cyber Militare e i suoi compiti

L’articolo 974-bis istituisce il brevetto di «Specialista Cyber Militare», rilasciato dal Capo di SMD «quale autorità cyber», al personale che abbia superato «corsi formativi di elevato livello tecnico» e risulti «in possesso di elevate competenze specialistiche nel settore cyber», articolato in livelli di qualifica differenziati per ruolo e profilo di carriera.

L’articolo 974-ter vincola il personale a «una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto ad altro periodo di ferma eventualmente in atto», con possibilità di ferme volontarie biennali rinnovabili fino a quattro volte.

L’articolo 974-quater riconosce un’indennità cyber «in aggiunta al trattamento economico fondamentale», integrata dall’indennità incentivante per ciascun biennio prestato prevista dall’articolo 1804-bis e dagli incentivi estesi agli ufficiali generali e superiori dall’articolo 1816-bis.

Il modello richiama quello già consolidato per gli specialisti CBRN e per le forze speciali.

È una risposta strutturata a un problema che tutti gli eserciti NATO condividono senza averlo ancora risolto.

I numeri degli esperti di cybersicurezza

Secondo il 2024 ISC2 Cybersecurity Workforce Study, il gap globale di personale cyber ha raggiunto 4,8 milioni di professionisti, con una domanda cresciuta dell’8% annuo a fronte di una forza lavoro attiva ferma a 5,5 milioni di unità. L’ENISA, nel NIS Investments 2025, stima per l’Unione Europea una carenza di circa 299.000 specialisti, con il 76% delle organizzazioni che dichiara difficoltà strutturali nell’attrarre professionisti cyber.

Il nodo critico non è la formazione.

È la retention. La competizione con il mercato privato non si vince sul piano retributivo, dove i differenziali sono strutturalmente sfavorevoli alla pubblica amministrazione.

Si vince sul piano della cultura istituzionale, su ciò che la dimensione militare offre in modo esclusivo, l’accesso a scenari operativi unici, la responsabilità reale in contesti ad alta posta, l’appartenenza a una missione non replicabile altrove.

Organizzazione interforze e contrasto alla minaccia ibrida

La trasformazione organizzativa non si esaurisce nell’articolo 7.

L’articolo 2 del disegno di legge interviene sulla funzionalità dello Stato Maggiore della Difesa introducendo due strutture che non sono riorganizzazioni nominali.

La prima è il Comando interforze Cyber Intel, che sostituisce e assorbe il preesistente Reparto informazioni e sicurezza, segnalando esplicitamente la convergenza tra funzioni di intelligence e capacità cyber.

La seconda è il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida, posto «alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa» e chiamato a «definire, implementare e dirigere attività esercitative su scenari complessi orientati al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all’integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi».

I compiti del Centro 

Il Centro non è un organo di addestramento tradizionale.

È la risposta istituzionale alla natura della minaccia ibrida contemporanea, che non si articola per domini separati ma li attraversa simultaneamente, combinando azioni cinetiche, cibernetiche, informative e di influenza.

Affidargli il compito di «monitorare e analizzare modalità e tipologie di minaccia ibrida» e di «contribuire allo sviluppo della dottrina per gli aspetti militari» significa riconoscere che la dottrina deve essere estratta dall’esperienza operativa, validata in esercitazione e continuamente aggiornata.

Unmanned systems tra norma e dottrina

La minaccia ibrida non ha ridefinito solo i domini informativi e organizzativi.

Ha trasformato anche la logica dell’impiego della forza, dimostrando che la capacità di proiettare potenza senza esporre personale, sorvegliare in modo persistente e saturare lo spazio di battaglia a costi contenuti costituisce un vantaggio operativo non più rinunciabile.

Attraverso l’articolo 5, il provvedimento risponde a questa esigenza introducendo una disciplina organica per gli unmanned systems articolata su tre domini.

Nel dominio marittimo, le navi senza equipaggio «sono navi da guerra quando sono poste sotto il comando di un ufficiale di Marina militare che ne assume la responsabilità della condotta anche autonoma».

Nel dominio subacqueo, i veicoli autonomi, quando costituiscono assetti organici delle navi madri, vengono annotati nei relativi atti di iscrizione.

Nel dominio aereo, la norma riscrive integralmente la disciplina degli aeromobili senza equipaggio, demandando a un decreto ministeriale classificazione, regole di volo, titoli abilitanti e percorsi formativi.

Il quadro abilitante è corretto.

La norma risolve il problema giuridico, non quello dottrinale.

Il controllo umano sulle Lethal Autonomous Weapons Systems

Il dibattito internazionale sui Lethal Autonomous Weapons Systems ruota attorno al concetto di meaningful human control, ovvero quale grado di supervisione umana è necessario affinché un sistema autonomo operi nel rispetto del diritto internazionale umanitario.

La risoluzione A/RES/79/62 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottata il 2 dicembre 2024 con 166 voti favorevoli, ha aperto la strada a un regime normativo internazionale che distingua tra sistemi soggetti a divieto e sistemi regolabili.

Il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo

Dotandosi di una cornice nazionale, l’Italia si posiziona in anticipo rispetto a un dibattito che ridefinirà le regole d’ingaggio di tutti gli eserciti alleati.

Il Mare Nostrum costituisce il contesto operativo di riferimento immediato.

Il Mediterraneo ospita una delle reti di cavi sottomarini più dense del mondo, con il 16% del traffico internet globale che transita per questo bacino attraverso dorsali che afferiscono direttamente alle coste italiane.

I campioni nazionali dell’underwater e dello spazio aereo

Fincantieri, in collaborazione con la Marina Militare e il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, opera con il drone navale SAND, sviluppato nell’ambito della REPMUS 2024.

Saipem ha sviluppato con il programma Hydrone droni subacquei autonomi residenti sul fondale fino a 3.000 metri, con evidente valenza dual-use per la protezione delle infrastrutture critiche.

Sul piano aereo, l’acquisizione degli ASTORE di Leonardo e la costituzione del 66° Stormo dell’Aeronautica Militare nel giugno 2026 segnalano che la trasformazione operativa è già in corso.

La norma fornisce la cornice giuridica a un ecosistema industriale che precede il quadro normativo.

La sfida che rimane aperta è dottrinale, quella di costruire curricula e regole d’ingaggio per figure professionali trasversali che il sistema formativo tradizionale non è ancora in grado di produrre.

La ricerca come condizione abilitante

La capacità di sviluppare autonomamente tecnologie militari avanzate non è un corollario della trasformazione digitale delle forze armate.

Ne è una precondizione. Attraverso l’articolo 12, il provvedimento introduce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare, FIRSTM, «a sostegno delle attività di ricerca tecnologica e di sviluppo sperimentale», con una dotazione iniziale di dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato «alla concessione di finanziamenti nella forma di contributo».

Il dato va letto nel contesto europeo.

Il valore della spesa in ricerca e sviluppo nel settore difesa in UE

Nel 2023 la spesa italiana in ricerca e sviluppo per la difesa ammontava a 73 milioni di euro, al settimo posto nell’Unione Europea, distante dalla Francia con 1,6 miliardi e dalla Germania con 1,4 miliardi, che insieme concentrano il 74% della spesa R&D difesa dell’intera UE.

Il FIRSTM non colma questo divario.

Introduce però uno strumento dedicato che nell’ordinamento italiano non esisteva, separando concettualmente la ricerca militare dai fondi ordinari di funzionamento.

Il suo valore reale dipenderà dalla capacità di costruire attorno ad esso una rete tra mondo militare, università e industria della difesa che trasformi il contributo finanziario in capacità tecnologica effettiva.

Definire, organizzare, formare, integrare, investire

Dall’analisi delle disposizioni emerge un quadro coerente.

Il disegno di legge del 6 maggio 2026 non interviene su ambiti separati, interviene su un sistema.

  • La definizione dello spazio cibernetico crea il perimetro;
  • l’autorità cyber crea la catena di comando;
  • il Centro interforze crea la capacità dottrinale;
  • gli unmanned systems estendono la proiezione operativa;
  • la filiera degli specialisti cyber garantisce il capitale umano;
  • il FIRSTM avvia il ciclo della ricerca applicata.

In sintesi

Ciascuna disposizione presuppone le altre.

Il valore del provvedimento non si misura nella somma delle singole norme ma nella logica che le connette.

Un ordinamento militare che disciplina simultaneamente tecnologia, organizzazione, formazione e ricerca riconosce che nessuna di queste dimensioni produce capacità da sola.

È questa consapevolezza, prima ancora delle singole disposizioni, a segnare la distanza tra una riforma tecnica e una risposta all’altezza del tempo.

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