Difesa e politica industriale nel nuovo DDL: industria, innovazione e cooperazione internazionale al servizio della capacità strategica nazionale

Le disposizioni in materia di valutazioni ambientali, cooperazione internazionale e finanziamento della ricerca scientifica e tecnologica riflettono una concezione della Difesa sempre più fondata sulla capacità industriale, sull’innovazione e sulla resilienza strategica del sistema Paese.

Sommario

In termini generalisti la capacità di Difesa di uno Stato è spesso misurata prevalentemente in termini di personale, mezzi e armamenti.

Gli sviluppi geopolitici degli ultimi anni, tuttavia, dal ritorno della guerra convenzionale in Europa alla crescente competizione tecnologica tra grandi potenze, hanno evidenziato come la sicurezza nazionale dipenda sempre più da fattori che trascendono la dimensione strettamente militare.

La resilienza delle filiere industriali, la disponibilità di tecnologie avanzate, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la capacità di sviluppare innovazione rappresentano oggi componenti essenziali della capacità strategica di un Paese, che possono incidere nettamente sulla sua sicurezza e stabilità interna anche quando non direttamente implicato in scenari bellici.

È in questo contesto che si inserisce lo schema di disegno di legge recante «Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale», attualmente all’esame del Parlamento.

Questo, intervenendo su numerosi profili organizzativi e ordinamentali, contiene talune disposizioni che meritano particolare attenzione sotto il profilo dell’economia e della politica industriale del Paese, con disposizioni dedicate al bilanciamento tra le valutazioni ambientali e la sicurezza nazionale nei tradizionali strumenti regolatori, alla cooperazione internazionale nei programmi di difesa e la loro integrazione nelle politiche industriali, e all’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM) delineando infatti una concezione della Difesa sempre più integrata con l’ infrastruttura industriale e dell’innovazione, e che trascende la tradizionale visione di sicurezza nazionale basata su personale ed armamenti.

Affiancandosi alla convenzionale concezione di sicurezza nazionale e strategica, si sta infatti facendo largo, specialmente nello scenario Europeo, una parallela e contigua concezione di ‘Sicurezza Economica ed Energetica’ di cui il recente DDL sembra presentare i primi esempi di codificazione a livello nazionale.

1. Art. 8 – Valutazioni ambientali tra sicurezza energetica ed interessi strategici

Negli ultimi anni il rapporto tra tutela ambientale e sicurezza nazionale ha assunto una rilevanza crescente nel dibattito europeo.

Se da un lato l’Unione europea ha progressivamente rafforzato gli strumenti regolatori finalizzati alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche, dall’altro la crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina ha evidenziato come la sicurezza degli approvvigionamenti energetici costituisca un elemento imprescindibile della resilienza strategica degli Stati.

Ne deriva la necessità di individuare un nuovo punto di equilibrio tra tutela ambientale, sicurezza energetica e capacità di difesa.

In tale contesto si inseriscono le modifiche all’articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), dedicate alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA): questo è il procedimento amministrativo attraverso il quale la pubblica amministrazione valuta preventivamente gli effetti significativi che un progetto può produrre sull’ambiente, verificandone la compatibilità prima dell’autorizzazione alla sua realizzazione. Si tratta di uno dei principali strumenti di prevenzione del danno ambientale previsti dall’ordinamento.

La formulazione definitiva dell’articolo 8 si discosta sensibilmente dalle prime versioni del disegno di legge.

Le bozze iniziali prevedevano infatti un intervento più ampio sulla disciplina delle valutazioni ambientali, introducendo strumenti specifici anche per esigenze di sicurezza energetica nazionale.

Il testo approvato adotta invece una soluzione più circoscritta: la VIA continua a rappresentare la regola generale, ma viene riconosciuta al Ministro della Difesa la facoltà di escludere, con decreto motivato e previa valutazione del caso concreto, i progetti aventi quale obiettivo la difesa nazionale qualora l’applicazione della procedura ordinaria possa compromettere tale finalità.

La scelta del legislatore appare quindi orientata non tanto a comprimere le garanzie ambientali, quanto a introdurre un meccanismo di bilanciamento tra interessi pubblici di pari rilievo Costituzionale, quali la tutela ambientale e la sicurezza nazionale, riconoscendo che, in talune circostanze, la seconda possa giustificare una diversa modulazione delle ordinarie procedure amministrative.

2. Art. 10 – Difesa e politica industriale

Se l’articolo 8 interviene prevalentemente sul versante amministrativo, l’articolo 10 rappresenta probabilmente la disposizione di maggiore rilievo sotto il profilo economico-industriale, segnando il già anticipato passaggio da una concezione della difesa come mera funzione militare a una visione che la integra stabilmente nelle politiche industriali dello Stato.

Le modifiche incidono principalmente sugli articoli 536-bis e 537-ter del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), introducendo due direttrici di intervento strettamente collegate.

La prima riguarda l’esplicito inserimento della politica industriale nazionale ed europea tra i criteri di riferimento nella programmazione e nella gestione dei programmi di armamento.

Il richiamo non ha un valore meramente formale: esso riconosce che le decisioni relative all’acquisizione di sistemi militari producono effetti ben più ampi della sola capacità operativa delle Forze Armate, incidendo sullo sviluppo tecnologico, sulla competitività delle imprese nazionali e sul consolidamento della base industriale della difesa.

La seconda direttrice concerne il rafforzamento della cooperazione internazionale.
Le nuove disposizioni ampliano infatti gli strumenti attraverso cui l’Italia può realizzare programmi congiunti con Stati esteri, prevedendo specifiche modalità di gestione finanziaria e introducendo la possibilità di ricorrere a operazioni di permuta tra sistemi d’arma, materiali o servizi e prestazioni fornite dall’industria nazionale.

Si tratta di strumenti che favoriscono una maggiore integrazione dell’industria italiana nelle catene del valore europee e internazionali della difesa, riducendo la frammentazione dei programmi e incentivando economie di scala, con ricadute positive sulla competitività del comparto.

L’art. 537-ter rafforza la cooperazione con Stati esteri tramite realizzazione di opere infrastrutturali, gestione dei flussi finanziari mediante contabilità speciale, e possibilità di permutare sistemi d’arma, materiali e servizi; la pervasività di tale innovazione strutturale può essere letta non soltanto come mera “cooperazione” ma potrebbe potenzialmente integrare una vera e propria internazionalizzazione dell’industria della difesa italiana.

L’insieme di queste innovazioni riflette una trasformazione più ampia già in atto a livello europeo.

I programmi della Difesa non vengono più concepiti esclusivamente come strumenti di approvvigionamento militare, ma assumono progressivamente anche una funzione di politica industriale, contribuendo allo sviluppo della base industriale e tecnologica della difesa e al rafforzamento dell’autonomia strategica del sistema produttivo nazionale.

3. Art. 12 – Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM)

Tra le innovazioni di maggiore prospettiva introdotte dal disegno di legge figura l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica militare (FIRSTM), destinato al finanziamento di attività di ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica attraverso contributi, anche a fondo perduto.

Pur trattandosi di uno strumento di dimensioni inizialmente contenute (10 milioni di euro per il 2026), il suo valore risiede soprattutto nell’introduzione di un meccanismo stabile di sostegno pubblico all’innovazione in ambito strategico.

La misura si inserisce in una tendenza ormai consolidata a livello internazionale per cui le principali economie avanzate considerano la ricerca scientifica e tecnologica un elemento essenziale della sicurezza nazionale, nella consapevolezza che il vantaggio competitivo di uno Stato dipenda sempre più dalla capacità di sviluppare tecnologie emergenti piuttosto che dalla sola disponibilità di mezzi militari tradizionali.

In tale prospettiva assume particolare rilievo il carattere dual use di molte delle tecnologie oggetto di ricerca: intelligenza artificiale, sistemi autonomi, microelettronica, materiali avanzati, cybersicurezza e tecnologie quantistiche trovano applicazione tanto in ambito civile quanto militare, rendendo sempre più sfumato il confine tra innovazione economica e capacità di difesa.

Il FIRSTM non dovrebbe pertanto essere interpretato esclusivamente come un fondo destinato al settore militare in senso stretto, ma come uno strumento potenzialmente idoneo a rafforzare l’intero ecosistema nazionale dell’innovazione, favorendo il trasferimento tecnologico tra università, centri di ricerca, industria e amministrazioni pubbliche.

Se adeguatamente finanziato e coordinato con gli strumenti Europei già esistenti, il Fondo potrebbe costituire il primo tassello di una più ampia politica industriale orientata allo sviluppo delle tecnologie strategiche, contribuendo non solo al rafforzamento delle capacità operative della Difesa, ma anche alla competitività tecnologica e industriale del Paese nel lungo periodo.

4. Verso una nuova concezione della capacità strategica

Le disposizioni analizzate sembrano dunque andare oltre il mero rafforzamento organizzativo dello strumento militare.

Pur con una portata ancora limitata, esse riflettono una progressiva evoluzione della politica della Difesa verso una concezione più ampia della capacità strategica nazionale, nella quale ricerca scientifica, politica industriale, sicurezza energetica e cooperazione internazionale diventano fattori complementari della sicurezza dello Stato.

Si tratta di una prospettiva che riconosce come la resilienza di un Paese non dipenda esclusivamente dalla disponibilità di personale e armamenti, ma anche dalla solidità del proprio sistema produttivo, dalla capacità di sviluppare tecnologie critiche e dalla tutela delle infrastrutture e delle filiere strategiche.

Questa evoluzione si inserisce in un processo più ampio già avviato a livello europeo con la European Economic Security Strategy del 2023, con la quale la Commissione Europea ha affermato la necessità di integrare politiche commerciali, industriali, tecnologiche e di difesa, riconoscendo che competitività economica e sicurezza nazionale costituiscono oggi dimensioni sempre più interdipendenti.

In questa prospettiva, strumenti europei quali il Foreign Subsidies Regulation, il rafforzamento del Golden Power (c.d. FDI screening), la European Defence Industrial Strategy e, sul piano nazionale, il presente disegno di legge possono essere letti come manifestazioni di una medesima trasformazione: il progressivo superamento della tradizionale separazione tra politica economica e politica della difesa.

Sarà da accertare quale sarà l’effettiva attuazione delle misure introdotte e se esse saranno accompagnate da adeguate risorse finanziarie e da una strategia industriale di lungo periodo.

Tuttavia, il DDL sembra già offrire un’indicazione significativa circa la direzione intrapresa dal nostro legislatore: la sicurezza nazionale non appare più soltanto una funzione da garantire attraverso le Forze Armate, ma un obiettivo da perseguire mediante il rafforzamento della base industriale e tecnologica del Paese, la promozione dell’innovazione e l’integrazione dell’industria italiana all’interno delle strategie Europee di sicurezza economica.

Se tale indirizzo troverà continuità nelle future politiche pubbliche, il rapporto tra difesa e politica industriale è destinato a divenire uno dei principali assi lungo i quali si svilupperà la capacità strategica dell’Italia e dell’Unione Europea nel prossimo decennio.

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