La funzione di questo articolo nell’eptalogia
Questo capitolo finale chiude il percorso aperto con la Direttiva (UE) 2022/2557 e con il d.lgs. 134/2024. Dopo aver ricostruito la logica della normativa, la governance, la procedura di individuazione dei soggetti critici, gli obblighi operativi del Capo III e la dimensione europea, ora arriviamo alla domanda più concreta: come ci si prepara davvero alla CER? Questo articolo è una roadmap: non un elenco di adempimenti ma un percorso che traduce la norma in strategia e la strategia in azione, seguendo esattamente il calendario imposto dal decreto.
La domanda che tutti si fanno: “Da dove cominciamo?”
La Direttiva CER è ampia, intersettoriale, ambiziosa. Il decreto italiano che la recepisce è tecnico, articolato, denso. Molti operatori – pubblici e privati – hanno compreso che la resilienza diventerà un asse strategico della governance ma non hanno ancora chiaro quale sia il primo passo.
Questa roadmap è stata predisposta per rispondere a questa incertezza, in linea con la sequenza temporale reale che il decreto impone allo Stato e agli operatori.
La data che interessa agli operatori è il 17 luglio 2026.
Entro quel giorno, il Governo deve adottare il DPCM che contiene l’elenco ufficiale dei soggetti critici. È la linea di demarcazione tra il “prima” e il “dopo”.
La roadmap CER: tre fasi, una scansione temporale precisa
La roadmap si sviluppa come un continuum che segue fedelmente il calendario del decreto:
- prima del 17 luglio 2026, la fase 1 di preparazione;
- dal 17 luglio 2026, la fase 2 di adeguamento;
- fino al 17 luglio 2028, la fase 3 di maturità, che culmina con la prima relazione biennale del PCU alla Commissione.
Esaminiamo le 3 fasi nel dettaglio.
Fase 1 – Preparazione (oggi → 17 luglio 2026)
La preparazione riguarda tutti, anche chi non è ancora stato designato.
Il decreto CER non lascia dubbi: la resilienza è una responsabilità di governo (art. 1, comma 1, lett. b) e non può essere improvvisata.
Il primo passo è costruire una governance interna solida.
Serve un referente CER con responsabilità chiare, un gruppo di lavoro che riunisca le funzioni chiave – risk management, sicurezza fisica, ICT, operations, compliance, HR, comunicazione – e un canale stabile con le Autorità Settoriali Competenti (ASC) e con il Punto di Contatto Unico (PCU) istituito dall’articolo 5.
Senza questa architettura, la resilienza rischia di diventare un insieme di iniziative sparse.
Il secondo passo è comprendere la propria criticità. Prima ancora di sapere se si è soggetti critici, occorre mappare i servizi essenziali, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), e le interdipendenze che li sostengono: energia, acqua, digitale, trasporti, fornitori strategici.
La designazione CER si basa sugli “effetti negativi rilevanti” (art. 8) e questi effetti dipendono dalla natura dei servizi e dalla loro vulnerabilità.
Il terzo passo è avviare una pre-valutazione del rischio. L’articolo 13 richiede una valutazione multirischio complessa, che considera minacce naturali, accidentali, intenzionali e ibride, vulnerabilità fisiche e organizzative, interdipendenze e impatti potenziali.
Gli operatori più maturi iniziano prima della designazione, integrando già da subito CER con NIS 2, DORA e gli altri regimi settoriali.
Chi arriva al 17 luglio 2026 senza aver iniziato questo lavoro rischia di non riuscire a rispettare i tempi successivi.
Fase 2 – Adeguamento (17 luglio 2026 → notifica individuale → 30 giorni dopo)
Entro il 17 luglio 2026 il Governo deve adottare il DPCM con l’elenco dei soggetti critici (art. 8, comma 5). Da quel momento si apre una finestra di 30 giorni entro la quale il PCU deve notificare individualmente ad ogni soggetto critico che è compreso nell’elenco dei soggetti critici (art. 8, comma 6).
La notifica è lo spartiacque operativo: da quel giorno gli obblighi CER diventano immediatamente attivi.
Il primo obbligo è la valutazione del rischio CER (art. 13): un’analisi completa, proporzionata e documentata.
Il secondo obbligo è l’attuazione delle misure di resilienza (art. 14): sicurezza fisica, personale, governance, continuità operativa, supply chain, comunicazione in emergenza, protezione fisica delle infrastrutture digitali.
Il terzo obbligo è la capacità di notificare gli incidenti fisici (art. 16): “senza indebito ritardo”, con procedure, ruoli e canali verso ASC e PCU.
Per alcuni operatori, gli obblighi europei scattano ancora prima: i soggetti che forniscono servizi essenziali ad almeno sei Stati membri devono comunicare entro un mese dalla notifica quali servizi forniscono e a quali Paesi (art. 17, comma 2). È l’avvio della procedura europea per individuare I “soggetti critici di rilevanza europea” (SCRE).
Fase 3 – Maturità (2026 → 17 luglio 2028 → oltre)
La maturità è la fase in cui la resilienza diventa un modo di lavorare.
Il primo elemento è l’integrazione: l’articolo 1, comma 3, stabilisce il principio di non duplicazione. Quindi il sistema CER deve convivere con NIS2, DORA e gli altri regimi in un unico sistema di gestione.
Il secondo elemento è la verifica: esercitazioni, test, simulazioni, prove di continuità e comunicazione. La resilienza si misura nella performance, non nella carta.
Il terzo elemento è la cultura: formazione, consapevolezza, leadership, coinvolgimento del personale. Nessuna misura tecnica funziona senza cultura.
Questa fase culmina in una data precisa: 17 luglio 2028. Entro quel giorno il PCU deve inviare alla Commissione europea la prima relazione biennale sulle notifiche di incidenti ricevute (art. 5, comma 7). Questo è il primo vero banco di prova del sistema italiano.
Da quel momento, la relazione diventa biennale, mentre il documento sullo stato della resilienza diventa annuale (art. 5, comma 8).
La roadmap istituzionale: cosa farà lo Stato
Mentre gli operatori si preparano, anche lo Stato segue la propria roadmap:
- 30 ottobre 2024: accordo Stato – Regioni per definire le modalità di collaborazione tra le ASC, le regioni e le province autonome interessate (art. 5, c. 2);
- 17 gennaio 2026: DPCM per la designazione delle ASC per il settore degli enti della pubblica amministrazione (art. 5, c. 1, lett. i);
- 17 luglio 2026: DPCM con l’elenco dei soggetti critici (art. 8, c. 5);
- entro 30 giorni: notifiche individuali ai soggetti critici da parte del PCU (art. 8, c. 6)
- entro 3 mesi dall’istituzione di PCU e ASC: notifica alla Commissione europea (art. 5, c. 12)
- 17 luglio 2028: prima relazione biennale (art. 5, c. 7)
Gli operatori devono essere pronti a dialogare con ASC, PCU, Dipartimento della Protezione Civile, ACN e le altre autorità competenti. La resilienza è un ecosistema: nessuno può agire da solo.
La domanda finale: “Quanto tempo abbiamo?”
La risposta è: meno di quanto pensiamo, perché:
- la designazione dei soggetti critici arriverà entro 17 luglio 2026;
- gli obblighi scatteranno entro 30 giorni dalla notifica;
- le notifiche degli incidenti saranno operative da subito;
- la prima grande verifica europea arriverà il 17 luglio 2028.
Chi aspetta rischia di arrivare tardi e nella resilienza, arrivare tardi significa essere vulnerabili.
Conclusioni – La resilienza come politica nazionale e responsabilità condivisa
Con questo settimo articolo si chiude l’eptalogia finalizzata a far “comprendere, governare, applicare la normativa CER”.
Abbiamo attraversato la logica della disciplina, la governance, la selezione dei soggetti critici, gli obblighi operativi, il coordinamento regolatorio, la dimensione europea e infine la roadmap per agire. La Direttiva CER non è un mero adempimento ma una politica nazionale ed europea.
È una responsabilità condivisa tra operatori, istituzioni e società e, soprattutto, è un cambio di prospettiva culturale: la resilienza non è ciò che facciamo quando arriva l’incidente, ma ciò che facciamo prima.






















