È sempre doveroso prima di iniziare ricordare che l’IA generativa e/o agentica non è in grado di creare nulla senza il nostro aiuto. E il nostro aiuto si esprime attraverso prompt più o meno creativi che poi aiutano gli “algoritmi” a pescare correlazioni statistiche tra miliardi di dati che abbiamo disseminato in modo consapevole o inconsapevole.
Precisato questo, possiamo chiederci chi sia davvero l’autore quando è un algoritmo che scrive, disegna o compone. Ma facciamo una premessa una volta per tutte, che è conseguenza di ciò che abbiamo sottolineato all’inizio: dobbiamo superare questo mantra insensato che continua ad attribuire una soggettività giuridica all’Intelligenza Artificiale generativa.
L’IA non è un soggetto accanto a noi. È piuttosto una proiezione di noi, uno strumento – per quanto straordinariamente complesso – di intelligenza aumentata a nostra completa disposizione.
Se questa è la premessa, il resto sono conseguenze ovvie.
Non esistono opere creative attribuibili all’IA. Possono esistere invece opere prive della creatività sufficiente per essere tutelate, perché frutto di un utilizzo passivo e acritico dello strumento.
I miliardi di opere immesse (in modo non sempre lecito) nei dataset di addestramento offrono certamente soluzioni, spunti e combinazioni potenti. Ma la mente creativa rimane umana. Il prompt è lo strumento, come il pennello e i colori per il pittore: fondamentale, ma mai sostitutivo dell’artista.
Il Diritto d’Autore e l’IA: Cosa Dice la Legge 132/2025
Lo dicono chiaramente il codice civile (art. 2580) e la Legge sul Diritto d’Autore, come modificata dalla L. 132/2025. L’articolo 1 della legge ora tutela espressamente le opere dell’ingegno umano di carattere creativo […] anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.
Anche nelle professioni intellettuali questo principio è lapalissiano: l’uso dell’IA è ammesso solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza assoluta del lavoro intellettuale umano (art. 13 L. 132/2025). La strategia, la diagnosi, la soluzione, la linea editoriale devono essere frutto del giudizio tecnico della persona.
La Zona Grigia: Lo “Stile” e i Diritti della Personalità
Resta aperta una questione più delicata e attuale: l’IA permette di “ispirarsi” in modo impressionante allo stile e alla personalità artistica di altri autori, riproducendone tratti riconoscibili. Qui non siamo più solo nel territorio classico del diritto d’autore, che non tutelerebbe direttamente l’idea o astrattamente lo “stile” dell’artista in sé, ma potrebbe comunque spingersi a tutelare l’illecita riproduzione di un’opera creativa quando vengono riprese pedissequamente le medesime forme espressive personali del suo primo autore, come il caso Isgrò-Waters insegna. Inoltre, una violazione consistente non nella riproduzione della tecnica artistica ma nella ripresa pedissequa delle forme espressive personali dell’autore potrebbe portarci a considerare la “zona grigia” che toccherebbe anche i nostri diritti della personalità.
Conclusioni: La Responsabilità dei Professionisti
I cultori del diritto dovranno adesso interrogarsi su quando siamo di fronte a un mero “copia-incolla” stilistico senza espressione creativa autonoma e senza consenso dell’interessato o su quando invece siamo di fronte a una rielaborazione originale che rappresenta vera ispirazione creativa.
La linea di confine è esattamente qui.
E noi professionisti, insieme ai nostri clienti, abbiamo la responsabilità di muoverci consapevolmente all’interno di questo perimetro.





















