La vicenda di questi “singolari” occhiali solleva importanti interrogativi giuridici, atteso che riprendere persone a loro insaputa per poi magari condividere i video sui social senza consenso non è un semplice scherzo, ma una chiara violazione della privacy che espone a richieste di risarcimento per lesione dell’immagine e danno reputazionale.
Inseguire o approcciare passanti può configurare il reato di molestia e, quando le riprese clandestine avvengono in luoghi di privata dimora o in spazi riservati come spogliatoi e palestre, scatta la fattispecie di interferenze illecite nella vita privata.
Parimenti legittima è la scelta di ristoranti, palestre e locali commerciali che decidono di vietare questi dispositivi nei propri spazi.
Chi gestisce un luogo privato aperto al pubblico ha infatti il diritto e il dovere di tutelare la riservatezza e la serenità dei propri clienti.




















