La Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui termini dei procedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Con la sentenza n. 22791/2026 del 6 luglio 2026 – confermando la sanzione di 2.000 euro inflitta dal Garante privacy a una casa editrice per la diffusione, in un libro, dei dati identificativi dei figli di un allenatore di football americano condannato per gravi reati – la Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha affermato un principio particolarmente rilevante: il termine previsto per la definizione del reclamo davanti all’Autorità Garante non determina la decadenza del potere sanzionatorio dell’Autorità.
La distinzione tra procedimento di reclamo e fase sanzionatoria
La Corte distingue infatti nettamente il procedimento di reclamo dal successivo (e da considerarsi autonomo) procedimento volto all’eventuale adozione di misure correttive e sanzionatorie.
Si tratta di una pronuncia che contribuisce a fare chiarezza interpretativa e che supera, di fatto, precedenti letture giurisprudenziali (anche della stessa Corte) che avevano prospettato una più stretta sovrapposizione tra le due fasi procedimentali e avevano in passato messo in discussione provvedimenti dell’Autorità considerati “fuori termine massimo”.
Una questione spinosa questa che con le Colleghe Carola Caputo e Martina Chiriatti avevamo già affrontato criticamente in un approfondimento pubblicato su Filodiritto, commentando il caso Siri, Cass. provv. Cass. (R.G. 759/2025), ed evidenziando proprio i rischi di un’applicazione impropria di termini decadenziali ai provvedimenti sanzionatori del Garante.
Il principio di separazione dei poteri al centro della sentenza
Particolarmente condivisibile è il richiamo della Corte al principio di separazione dei poteri: quando il legislatore non ha previsto una determinata decadenza, il giudice non può sostituirsi a esso introducendo per via interpretativa limiti che incidono sull’esercizio del potere sanzionatorio.
Eventuali scelte diverse spettano al legislatore, non all’interprete.
Conclusioni: l’impatto sul contenzioso Privacy
Non si ritiene al momento di poter accogliere invece la lettura che alcuni interpreti hanno fornito di questa sentenza, secondo i quali questa recentissima sentenza metterebbe a rischio tutti i provvedimenti sanzionatori del Garante proprio perché la Corte di Cassazione ha ravvisato una lacuna legislativa, già evidenziata in passato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 151/2021). Ma – ad avviso di chi scrive – la semplice lacuna di un chiaro termine decadenziale (che pur è colmabile attraverso una lettura incrociata con altre normative) non potrebbe minare alle radici la legittimità di un provvedimento sanzionatorio in capo all’Autorità, decretandone una possibile annullabilità, se tale potere deriva comunque e chiaramente da un regolamento UE.
Si tratta comunque di sentenza destinata certamente a incidere sul futuro contenzioso privacy e che merita un’attenta lettura.





















