Poniamoci qualche domanda che può apparire insensata ai tempi del bit e invece qualsiasi giurista dovrebbe interrogarsi su tali questioni e provare a risolverle “in punto di diritto digitale.”
Ha senso utilizzare il termine “sottoscrizione” nel mondo digitale?
O è sufficiente registrare in modo affidabile e trasparente una volontà digitale per ottenere un effetto giuridico paragonabile a una firma autografa?
L’approvazione specifica di una clausola vessatoria va “firmata” o semplicemente ottenuta attraverso un processo digitale dimostrabile?
La “e-signature” si garantisce anche attraverso uno scambio di e-mail (più o meno certificate) o attraverso una volontà registrata e documentata su WhatsApp o Telegram?
Ne ho parlato qualche giorno fa durante una lunga lezione che ho effettuato all’interno del Master on line Euroconference su “Diritto delle tecnologie digitali emergenti e dell’Intelligenza Artificiale“, coordinato scientificamente dallo Studio Legale Lisi.
Sono argomenti che tratto ormai da più di 25 anni e potrei discuterne, approfondendoli per giorni interi. Si intersecano, infatti, nei processi digitali che documentano le nostre manifestazioni di volontà diritto civile e amministrativo, elementi di archivistica, data protection e security.
Argomenti affascinanti e ancora di frontiera che la stragrande maggioranza dei giuristi incredibilmente ignora del tutto.
Il decreto legislativo n. 82 del 2005 che contiene il Codice dell’amministrazione digitale (e che dovrebbe subire nell’immediato futuro degli adattamenti in seguito alle novità del regolamento UE eIDAS II, pur se nulla so di come si stia operando e se si riprenderà almeno in parte il lavoro portato avanti dal Comitato, istituito un paio di anni fa dalla Presidenza del Consiglio e coordinato dal prof. Limone) oggi consente di considerare “firmate” diverse manifestazioni di volontà semplicemente correlate in maniera più o meno sicura a un’identità digitale (più o meno certa). E le istanze e le autodichiarazioni alla PA possono validamente essere inoltrate attraverso varie modalità che prevedano forme molto rigide (ad esempio, con firma digitale), ma anche semplici invii via PEC o altri sistemi di recapito certificato qualificato o anche semplici e-mail con allegata la copia di un valido documento di identità.
Del resto, già l’art. 61 delle regole tecniche sulle firme elettroniche (attualmente contenute ancora oggi nel DPCM del 22 febbraio 2013… rendiamocene conto) sottolinea che va considerata una modalità di FEA (firma elettronica avanzata) l’uso di CIE, CNS e PEC nel rapportarsi con una PA.
Nel 2013 SPID non c’era e non c’erano i SERCQ, ma il diritto è astrazione interpretativa e quindi attualmente c’è grandissima libertà di azione nel gestire processi digitalmente rilevanti.
Mancano solo (e incredibilmente) giuristi che ne capiscano qualcosa e affianchino PA e imprese nel disegnare comportamenti digitalmente rilevanti in punto di diritto, attraverso diverse soluzioni che vadano dalla firma grafometrica alle registrazioni di manifestazioni di volontà on line memorizzate affidabilmente in registri distribuiti (o blockchain).
Si può guardare lontano oggi …e nel diritto applicato all’informatica non c’è da approfondire solo l’intelligenza artificiale.
Comprendiamolo, se davvero vogliamo definirci “esperti di diritto digitale” o di “legal tech“.





















